Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.
Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 maggio 2008
Art. 10 sexies: Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della
qualità
1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e
corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle
Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo
della qualità.
2. Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Il Consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:
a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall’Azienda nel proprio ambito
territoriale;
b) verificare l’organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell’area
territoriale dall’Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta
dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;
c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;
d) proporre all’Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di
migliorarne la qualità.
4. I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all’Università e possono essere rinnovati una sola volta.
5. L’articolazione organizzativa territoriale dell’Azienda, di cui all’articolo 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del Consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l’adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.
6. I membri del Consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.
7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.
